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Newsletter straordinaria - Osservatorio Europa

In questo numero la newsletter in edizione straordinaria propone alcune recentissime pronunce della CEDU di estremo interesse.

La prima attiene al “Case Hanu v. Romania” del 4 giugno 2013 in tema di giusto processo e diritto di difesa dell’imputato. Nel caso sottoposto alla Corte Europea, il Tribunale rumeno di primo grado aveva pronunciato una sentenza di assoluzione dell’imputato. Nella fase di appello quest’ultimo aveva chiesto la riescussione dei testi, ma la Corte di Appello rumena aveva ritenuto di poter giudicare l’imputato sulla base delle prove testimoniali acquisite nel precedente grado di giudizio. Ciononostante, la Corte di appello aveva riformato il giudizio di assoluzione, dichiarando colpevole l’imputato. Infine, la Corte Suprema Nazionale aveva rigettato il ricorso dell’imputato contro la pronuncia di colpevolezza. A fronte di quanto precede, la Corte EDU ha ritenuto sussistere la denunciata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (“right to a fair trial”) poiché la Corte di appello rumena aveva formulato un giudizio di colpevolezza, riformando la sentenza di assoluzione di primo grado, sulla base di prove orali non formatesi innanzi alla medesima. Ha quindi riaffermato il principio – già sancito nelle recenti Manolachi v. Romania (Corte EDU 5 marzo 2013) e Flueras v. Romania (Corte EDU, III sez., 9 aprile 2013) – per cui il giudizio di responsabilità penale in sede di appello, qualora l’imputato sia stato assolto nel giudizio di primo grado, non può essere legittimamente emesso in assenza della riapertura della fase istruttoria con l’audizione dei testimoni, anche nel caso in cui lo stesso non abbia chiesto la reiterazione di detta fase in sede di appello. Una nuova decisione sulla responsabilità penale (c.d. overtuning) non fondata sull’escussione diretta delle fonti testimoniali sarebbe dunque incompatibile con l’art. 6 § 1 CEDU. In tal modo, infatti, si avrebbe un ribaltamento della decisione di primo grado sulla base di una rivalutazione cartolare delle precedenti dichiarazioni, che, in quanto tale, prescinde completamente dall’osservazione extra-verbale dei testi da parte del giudice, pur trattandosi di un’operazione fondamentale per il vaglio dell’attendibilità degli stessi.

La seconda pronuncia attiene invece al “Case Abdulgadirov v. Azerbaijan” del 20 giugno 2013. Tale decisione si colloca peraltro nel medesimo filone giurisprudenziale, in tema di giusto processo in sede d’appello, di quella precedentemente indicata. Nella sentenza in esame la Corte Europea ha ravvisato la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione da parte dello Stato azzero. Più specificamente, ha sancito che nel giudizio penale d'appello, in ossequio ai principi del contraddittorio e della parità delle armi, non può essere affermata la colpevolezza dell'imputato in riforma della sentenza di assoluzione se: a) la diversa valutazione concerne le prove dei fatti acquisite in primo grado o le condizioni personali dell'imputato e, in merito, la Corte d'appello non ha disposto una nuova istruttoria dibattimentale; b) sugli stessi fatti o circostanze non è stato sentito l'imputato che ne aveva fatto richiesta. Nel caso di specie la Corte d'Appello azera aveva deciso di rinunciare alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in un’udienza, preliminare al giudizio di secondo grado, in cui venivano ascoltate le osservazioni del Pubblico Ministero, mentre non erano presenti né il ricorrente né il suo difensore. La difesa, dunque, non era stata posta nella condizione di argomentare a favore della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e, per di più, in tal modo non era stata concessa la possibilità di conoscere ed eventualmente replicare alle osservazioni esposte dal Pubblico Ministero. La persona del condannato in primo grado era stata altresì esclusa dalla trattazione del ricorso, in cui la Corte di Appello aveva esaminato i risultati del giudice di primo grado attraverso una valutazione del materiale presente nel fascicolo. Alla luce di queste premesse di fatto, la Corte di Strasburgo ha ritenuto pertanto che nella fattispecie sottoposta al suo esame – affrontando le questioni preliminari in assenza della difesa, non disponendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (senza una decisione formale e senza dare alla difesa l'opportunità di sostenere il contrario) e riesaminando successivamente il merito del ricorso in assenza del ricorrente – la Corte d'Appello azzera avesse privato il ricorrente della possibilità di far valere efficacemente i suoi motivi d’appello in maniera conforme ai principi di parità delle armi e del contraddittorio (art. 6 §§ 1 e 3 CEDU). In particolare, era stato negato al ricorrente il diritto ad essere ascoltato personalmente in relazione a quei motivi di appello che – quantomeno prima facie – richiedevano che fosse disposta l’audizione dell’imputato poiché riguardavano, tra le altre cose, le “circostanze personali” dello stesso, non costituendo rimedio la circostanza che il difensore del ricorrente fosse presente all'udienza dibattimentale ed avesse esposto in quella sede alcune brevi considerazioni sul ricorso. La sentenza è conforme ai principi espressi nella sentenza della Corte EDU del 9.4.2013 nel caso Flueras v. Romania.

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